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D.M. 19/08/199615.3.5 Alimentazione normale Qualora l'acquedotto pubblico non garantisca con continuità, nelle 24 ore, le prestazioni richieste, deve essere realizzata una riserva idrica alimentata dall'acquedotto e/o altre fonti, di capacità tale da assicurare un'autonomia di funzionamento dell'impianto, nell'ipotesi di cui ai precedenti punti 15.3.2 e 15.3.4, per un tempo di almeno 60 minuti. Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere, in tal caso, costituito da elettropompa provvista di alimentazione elettrica di riserva, alimentata con gruppo elettrogeno ad azionamento automatico; in alternativa a quest'ultimo può essere installata una motopompa di riserva ad avviamento automatico. 15.3.6 Alimentazione ad alta affidabilità Per i teatri di capienza superiore a 2.000 spettatori, l'alimentazione della rete antincendio deve essere del tipo ad alta affidabilità. Affinchè un'alimentazione sia considerata ad alta affidabilità può essere realizzata in uno dei seguenti modi: -una riserva virtualmente inesauribile; -due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità singola sia pari a quella minima richiesta dall'impianto, dotati di rincalzo; - due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro nell'erogazione, non siano alimentati dalla stessa sorgente, salvo che virtualmente inesauribile. Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio tramite due gruppi di pompaggio, composti da una o più pompe, ciascuno dei quali in grado di assicurare le prestazioni richieste secondo una delle seguenti modalità: -una elettropompa e una motopompa, una di riserva all'altra; -due elettropompe, ciascuna con portata pari alla metà del fabbisogno ed una motopompa di riserva avente portata pari al fabbisogno totale; -due motopompe, una di riserva all'altra; -due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni elettriche indipendenti. Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente. 15.4 Impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler) Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a pioggia (impianto sprinkler) a protezione degli ambienti con carico d'incendio superiore a 50 kg/ di legna standard. Gli impianti idrici ed i relativi erogatori devono essere realizzati a regola d'arte secondo le norme UNI 9489, 9490 e 9491. Titolo XVI IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA DEGLI INCENDI Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi a protezione degli ambienti con carico d'incendio superiore a 30 kg/ di legna standard. Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte secondo le norme UNI 9795. Titolo XVII SEGNALETICA DI SICUREZZA Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982) nonchè le prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992. In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, ed inoltre alimentata in emergenza. In particolare la cartellonistica deve indicare: -le porte delle uscite di sicurezza; -i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza; -l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi. Alle attività a rischio specifico annesse ai locali, inoltre, si applicano le disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza contenute nelle relative normative. Titolo XVIII GESTIONE DELLA SICUREZZA 18.1 Generalità Il responsabile dell'attività, o persona da lui delegata, deve provvedere affinchè nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare a) i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio b) prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonchè degli impianti e delle attrezzature di sicurezza c) devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi d) devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti e) devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento f) devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari quali manutenzioni e risistemazioni g) deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza h) nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti devono essere disposti in modo da consentirne una agevole ispezionabilità. 18.2 Chiamata dei servizi di soccorso I servizi di soccorso devono poter essere avvertiti in caso di necessità tramite rete telefonica. La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico, dal quale questa sia possibile. 18.3 Informazione e formazione del personale Occorre che tutto il personale dipendente sia adeguatamente informato sui rischi prevedibili, sulle misure da osservare per prevenire gli incendi e sul comportamento da adottare in caso di incendio. Il responsabile dovrà inoltre curare che alcuni dipendenti, addetti in modo permanente al servizio del locale (portieri, macchinisti, etc.), siano in grado di portare il più pronto ed efficace ausilio in caso di incendio o altro pericolo. 18.4 Istruzioni di sicurezza Negli atri e nei corridoi dell'area riservata al pubblico devono essere collocate in vista le planimetrie dei locali, recanti la disposizione dei posti, l'ubicazione dei servizi ad uso degli spettatori e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite. Planimetrie ed istruzioni adeguate dovranno altresì essere collocate sulla scena e nei corridoi di disimpegno a servizio della stessa. All'ingresso del locale deve essere disponibile una planimetria generale, per le squadre di soccorso, riportante la ubicazione: -delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite); -dei mezzi e degli impianti di estinzione; -dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione; -dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell'eventuale impianto di distribuzione di gas combustibile; -dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso. 18.5 Piano di sicurezza antincendio Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza antincendio devono essere pianificati in un apposito documento, adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, che specifichi in particolare: -i controlli; -gli accorgimenti per prevenire gli incendi; -gli interventi manutentivi; - l'informazione e l'addestramento al personale; - le istruzioni per il pubblico; - le procedure da attuare in caso di incendio. 18.6 Registro della sicurezza antincendio Il responsabile dell'attività, o personale da lui incaricato, è tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio: - sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi; - attrezzature ed impianti di spegnimento; - sistema di evacuazione fumi e calore; - impianti elettrici di sicurezza; - porte ed elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco. Inoltre deve essere oggetto di registrazione l'addestramento antincendio fornita al personale. Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli dell'autorità competente. Titolo XIX ADEGUAMENTO DEI LOCALI ESISTENTI I locali esistenti, di cui all'art. 5, devono essere adeguati alle disposizioni dell'allegato entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente ai seguenti punti: - impianti elettrici; - impianti tecnologici; - sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi. Le disposizioni riguardanti la gestione della sicurezza, di cui al titolo XVIII, devono essere attuate contestualmente all'entrata in vigore del presente decreto, con l'esclusione del piano di sicurezza antincendio e del registro della sicurezza antincendio che devono essere predisposti entro un anno, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di recepimento della direttiva 89/391/CEE e successive modifiche ed integrazioni. |
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